PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al servizio prestato in qualità di docente presso le istituzioni scolastiche pubbliche di ogni ordine e grado à riconosciuta la qualifica di «lavoro usurante».
      2. Il riconoscimento di cui al comma 1 comporta l'aumento di un anno ogni cinque anni di attività svolta, per un totale massimo di cinque anni nel corso della intera vita lavorativa, ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio ovvero ai fini dell'anticipazione dell'età pensionabile rispetto ai vigenti limiti di età.
      3. Per i docenti in attività sono considerati validi, ai fini dell'attribuzione del beneficio di cui al comma 2 del presente articolo, i periodi di servizio già computati ai fini pensionistici ai sensi del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni.

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.